Radiazioni Ottiche Artificiali – Laser
Normativa Vigente
Il Capo V del D.Lgs 81/08 stabilisce le prescrizioni minime di protezione per i lavoratori contro i rischi per la salute e per la sicurezza derivanti dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro. Questo significa che non si fa nessun riferimento a tutte quelle categorie di lavoratori esposti, per adempiere ad una determinata mansione, a radiazioni solari. E’ buona prassi, qualora fosse necessario, valutare anche questo tipo di esposizione, così come qualsiasi altro rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore (art. 28 comma 1 del D.Lgs 81/08). I limiti di esposizione a radiazioni ottiche (coerenti ed incoerenti) sono riportati nell’allegato XXXVII del Testo Unico in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08).
Dall’entrata in vigore della Normativa (26 aprile 2010 – Capo V del Titolo VII – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali), è obbligatorio nominare un Responsabile per i Laser di classe III e IV, eventualmente detenuti.
UTILIZZATORI DELLE PRINCIPALI SORGENTI OTTICHE ARTIFICIALI
- Sale operatorie: Lampade scialitiche (Sorgenti UV)
- Officine/Industrie meccaniche/Carpenterie: Saldature (Sorgenti IR)
- Centri abbronzanti, impianti industriali, addetti al restauro, sterilizzatori, ecc.: Lampade ultraviolette
- Industrie siderurgiche/meccaniche, fonderie, acciaierie, vetrerie: Alti Forni (sorgenti IR)
- Impianti industriali, studi medici, centri di estetica/benessere, studi oftalmici, chirurgia plastica, fisioterapie, ecc.: Laser