L’esperto qualificato nell’esercizio dell’attività per conto del datore di lavoro deve effettuare:le valutazioni di radioprotezione di cui all’art. 61;l’esame e la verifica delle attrezzature,dei dispositivi e degli strumenti di protezione ed in particolare l’esame preventivo e rilascio benestare sui progetti di nuove istallazioni e di modifiche rilevanti dal punto di vista protezionistico;la prima verifica degli impianti nuovi o ristrutturati;la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misura e dell’efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;la sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;la valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti.La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita mediante apparecchi di misura individuale nonchè in base ai risultati della sorveglianza ambientale mentre quelli derivanti da esposizione interna deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.La valutazione della dose per i lavoratori non di categoria A può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell’ambiente di lavoro.L’Esperto Qualificato comunica per iscritto almeno ogni sei mesi al medico autorizzato le valutazioni delle dosi ricevute dai lavoratori di Categoria A mentre almeno annualmente al medico addetto alla sorveglianza medica quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizione accidentale o di emergenza la comunicazione deve essere immediata.L’esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della popolazione ed in particolare effettuare la valutazione preventiva dell’impegno di dose derivante dall’attività e, in corso di esercizio delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali e d’incidente.In base alle valutazioni relative all’entità del rischio l’esperto qualificato indica con apposita relazione scritta al datore.

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