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- Verifica della tenuta della Gabbia di Faraday
- Servizio di Esperto Responsabile
- Servizio di Esperto di Radioprotezione (ex Esperto Qualificato)
- Servizio di Verifica della Sicurezza Elettrica
- Servizio di Dosimetria a TLD
- Servizio di Misurazione del Radon
- Assistenza e Consulenza D.Lgs. 231/01
- Esposizione ai Campi Elettromagnetici
- Impatto Acustico
- Verifica del microclima
- Radiazioni Ottiche Artificiali e Laser
- Servizi per il D.Lgs. 081/08
- Assistenza alle pratiche autorizzative
- Taratura Monitor Sensore Ossigeno RM
- Verifica del Tubo del Quench in RM
- Verifica della Vulnerabilità sismica
- Regolamento Europeo 679/2016
- Valutazione Gradiente in RM
Articoli recenti
- Esperto ResponsabileIl servizio viene previsto per legge dal DM 2/8/91 e le attività che vengono svolte sono:Valutazione delle caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura di Risonanza MagneticaValutazione dei rischi relativi all’installazione e all’uso di un apparecchio a risonanza magneticaEsecuzione o validazione del progetto esecutivo del reparto di Risonanza Magnetica con analisi delle caratteristiche del sito in confronto con quanto previsto dalla normativa vigentePreparazione della relazione tecnica da inviare agli organi competentiValutazione delle misure di sicurezza previsteValutazione ed analisi del SAR (Rateo di assorbimento specifico medio)Indicazione delle norme specifiche per la sicurezza dei lavoratori, del personale addetto alle operazioni di pulizia della sala magnete, dei visitatori e gli accompagnatori, dei pazientiProcedure in caso di emergenza (quench, incendio, etc.)Controlli periodici di qualità per la verifica delle corrette condizioni operative della macchina (con l’obbligatorietà della verifica almeno due volte all’anno, in base a quanto previsto dal D.M. del 2/8/1991 Art. 4 pag. 37)Controlli periodici per la verifica della tenuta della gabbia di Faraday (con l’obbligatorietà della verifica almeno una volta all’anno, in base a quanto previsto dal D.M. del 2/8/1991 Art. 4 pag. 37)
- Compiti dell'Esperto QualificatoL'esperto qualificato nell'esercizio dell'attività per conto del datore di lavoro deve effettuare:le valutazioni di radioprotezione di cui all'art. 61;l'esame e la verifica delle attrezzature,dei dispositivi e degli strumenti di protezione ed in particolare l'esame preventivo e rilascio benestare sui progetti di nuove istallazioni e di modifiche rilevanti dal punto di vista protezionistico;la prima verifica degli impianti nuovi o ristrutturati;la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misura e dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;la sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;la valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti.La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita mediante apparecchi di misura individuale nonchè in base ai risultati della sorveglianza ambientale mentre quelli derivanti da esposizione interna deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.La valutazione della dose per i lavoratori non di categoria A può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro.L'Esperto Qualificato comunica per iscritto almeno ogni sei mesi al medico autorizzato le valutazioni delle dosi ricevute dai lavoratori di Categoria A mentre almeno annualmente al medico addetto alla sorveglianza medica quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizione accidentale o di emergenza la comunicazione deve essere immediata.L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della popolazione ed in particolare effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali e d'incidente.In base alle valutazioni relative all'entità del rischio l'esperto qualificato indica con apposita relazione scritta al datore.
- Principi fondamentali della radioprotezioneGiustificazione: l'esposizione alle radiazioni deve essere giustificata dal beneficio che ne derivaOttimizzazione: l'esposizione alle radiazioni deve essere ridotta al livello più basso ragionevolmente possibile (compatibilmente con i costi che ciò comporta).Limitazione: le dosi non debbono superare i limiti previsti dalla normativaObblighi del datore di lavoro, Dirigenti e prepostiI Datori di Lavoro i Dirigenti ed i Preposti devono attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dal D.Lgs.230/95 e sue applicazioni.I Datori di Lavoro prima dell'inizio dell'attività debbono acquisire da un Esperto Qualificato una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. La relazione costituisce il documento di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94 per gli aspetti concernenti il rischio da radiazioni ionizzanti.Devono provvedere affinché gli ambienti in cui sussiste il rischio da RX vengano individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso sia regolamentato.Provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati dall'Esperto Qualificato.Predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio e curare che siano consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate.Fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione in relazione ai rischi cui sono esposti.Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici; delle norme di protezione; delle conseguenze derivanti dalla mancata osservazione delle prescrizioni; delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne.Provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne, usino i mezzi di cui sopra ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro.Provvedere affinché siano indicate mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazioneFornire ai lavoratori i risultati relativi alla sorveglianza dosimetrica che lo riguardano direttamente
- Pubblicato il Decreto legislativo n. 101/2020 che abroga e sostituisce il Decreto legislativo n. 230/1995. Le principali novità della nuova norma riguardano il campo della radioprotezione medica dei lavoratori esposti.Lo scopo del decreto è quello di regolamentare – per la prima volta in modo complessivo ed organico – tutti i diversi campi di applicazione delle radiazioni ionizzanti, disciplinando sia la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni (esposizioni professionali, esposizioni per finalità mediche, esposizioni ambientali), sia la sicurezza degli impianti, delle installazioni nucleari e delle materie radioattive, che la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.#sorveglianzafisica
- Generalmente le radiazioni non ionizzanti interagiscono coi tessuti umani attraverso la generazione di calore. I pericoli legati a questo fenomeno dipendono dalla capacità delle radiazioni di penetrare il corpo umano e dalle caratteristiche di assorbimento dei diversi tessuti. Tutte le radiazioni non ionizzanti producono un qualche effetto su un sistema biologico, anche se solo alcune possono rappresentare un vero rischio per la salute. In genere la popolazione è molto preoccupata degli effetti delle onde radio, microonde, o di bassissima frequenza, perché rappresentano la stragrande maggioranza della radiazione elettromagnetica artificialmente prodotta dall’uomo per sistemi di telecomunicazione, e sappiamo essere presente in ogni casa, attraverso il modem wireless, il cellulare, il forno a microonde e così via. La realtà è che la radiazione elettromagnetica più pericolosa a cui siamo sottoposti è la radiazione UV del Sole. Il danno prodotto dalle radiazioni agenti nello spettro ottico è confinato esclusivamente alla pelle e agli occhio.Il più evidente degli effetti biologici dei campi elettromagnetici è il surriscaldamento dei tessuti corporei, effetto notoriamente sfruttato dai forni a microonde che è anche facilmente riscontrabile dopo una lunga conversazione usando il telefono cellulare, in Fig.4 è visibile, tramite immagine termografica, l’effetto del riscaldamento dei tessuti prima (immagine A) e dopo (immagine B) una conversazione di 15 minuti con telefono cellulare.
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